Donna e lavoro: le novità 2026 su permessi e congedo

Con la Prof.ssa Alessandra Servidori

La Legge di Bilancio 2026 ha finanziato un Programma Nazionale per la prevenzione reumatologica e la presa in carico dei pazienti. Un intervento concreto che riguarda patologie come Lupus Eritematoso Sistemico, fibromialgia, sclerosi sistemica e artrite reumatoide di recente insorgenza, e che prevede risorse dedicate all’interno di un fondo complessivo di 238 milioni di euro annui a partire dal 2026.

A partire dal 1° gennaio 2026 è introdotta una nuova tutela per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (o ai figli minori), che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica (in fase attiva o in follow-up precoce) o per malattia invalidante o cronica, anche rara. Tuttavia, nel caso di figli minorenni con le medesime patologie, il requisito del grado di invalidità si considera automaticamente soddisfatto se il minore è già titolare dell’indennità di frequenza.

È richiesto anche che il medico di medicina generale o il medico specialista rilasci all’interessato l’apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

L’agevolazione consiste nel diritto a fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi, specificamente destinate a visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti.

Restano esclusi da tale beneficio i lavoratori autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo autonomi.

La circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152, fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’art. 2 della legge 106/2025.

La Legge 106/2025 (Legge 18 luglio 2025, n. 106) introduce nuove tutele per chi lavora e convive con patologie oncologiche o malattie invalidanti/ croniche (anche rare), con invalidità pari o superiore al 74%. Tra le misure principali: un congedo non retribuito fino a 24 mesi e, dal 1° gennaio 2026, 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure.

Breve guida alla Legge

La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2025. Alcune tutele però decorrono in modo diverso: le 10 ore annue di permesso retribuito previste dall’articolo 2 si applicano dal 1° gennaio 2026.

A chi spetta: requisiti e beneficiari

Le misure riguardano in primo luogo lavoratrici e lavoratori dipendenti (pubblici e privati) affetti da:

  • malattie oncologiche (in fase attiva o in follow-up precoce)
  • malattie invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità civile riconosciuta ≥ 74%.

Inoltre, per i permessi (10 ore annue), il diritto è riconosciuto anche ai genitori di figli minorenni con le stesse condizioni sanitarie.

Secondo le indicazioni INPS, se il minore è titolare dell’indennità di frequenza, il requisito dell’invalidità si considera automaticamente soddisfatto.

Congedo non retribuito fino a 24 mesi: come funziona

La legge prevede la possibilità di richiedere un congedo non retribuito, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi, con conservazione del posto di lavoro.

Punti da sapere:

  • si può utilizzare dopo aver esaurito gli altri periodi di assenza previsti (malattia, ferie, permessi, ecc.);
  • non è prevista retribuzione;
  • durante il congedo non si può svolgere altra attività lavorativa;
  • il periodo non vale ai fini di anzianità di servizio e contributi previdenziali (è prevista la possibilità di riscatto con versamento dei contributi).

Dopo il congedo: priorità per il lavoro agile

Al termine del congedo, il lavoratore/ la lavoratrice ha diritto di accedere prioritariamente al lavoro agile, se compatibile con la mansione.

Nota: la legge contiene anche una previsione per alcuni lavoratori autonomi (sospensione dell’esecuzione della prestazione fino a un limite annuo), ma le tutele principali qui sopra sono pensate soprattutto per il lavoro dipendente.

Dal 1° gennaio 2026 è possibile utilizzare 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, con copertura contributiva figurativa, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa e dal CCNL.

Le ore possono essere usate per: visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche/ chimico-cliniche e microbiologiche, cure mediche frequenti (prescritte dal medico).

È richiesta una prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista (operante in struttura pubblica o privata accreditata).

L’indennità economica è calcolata secondo le regole della malattia; nel settore privato viene corrisposta dal datore di lavoro e poi recuperata tramite conguaglio contributivo. Le indicazioni INPS chiariscono che restano esclusi dal beneficio dei permessi alcune categorie non dipendenti (es. autonomi e alcune gestioni specifiche).

Come fare domanda per la legge 106/2025: cosa preparare (checklist)

In pratica, permessi e congedo si attivano tramite richieste e documentazione da presentare in ambito lavorativo (al datore di lavoro/ amministrazione), con le certificazioni richieste.

Checklist utile:

  • verbale/attestazione di invalidità civile ≥ 74% (quando richiesta);
  • certificazione della patologia e prescrizione per visite/ esami/ cure (per i permessi);
  • in caso di figlio minore: documentazione sanitaria e, se presente, indennità di frequenza (che può soddisfare il requisito dell’invalidità).

 

 

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